Quando il ciclista ha ragione e la possibilità di ottenere il risarcimento delle lesioni personali e dei danni non patrimoniali, di quelli patrimoniali e di quelli alla bicicletta.

Il Codice della Strada (D.Lgvo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) prescrive delle regole valide per tutti i veicoli, quindi anche per i conducenti di biciclette, che circolano sulle strade ed alcune norme specifiche per questi ultimi, tra le quali si segnalano le più importanti:

– art. 81 “Circolazione dei velocipedi” Codice della Strada (D.Lgvo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.);

– art. 377 “Circolazione dei velocipedi” Regolamento attuazione Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.).

In caso di incidente occorre verificare non solo se il conducente del veicolo che ha investito il ciclista ha rispettato le prescrizioni del Codice della Strada ma anche se il medesimo ciclista le abbia osservate.

Difatti, la giurisprudenza ritiene che anche ai ciclisti si applichi la disciplina del secondo comma dell’art. 2054 cc, disciplinante la responsabilità per i danni provocati dai veicoli, con la conseguenza che in caso di incidente si presume la pari responsabilità dei conducenti di tutti i veicoli coinvolti.

In tal caso il risarcimento dei danni viene ridotto della percentuale di colpa attribuita per il sinistro.

Ad esempio, nel caso di  incidente stradale che abbia coinvolto due veicoli, si presume la responsabilità paritaria dei rispettivi conducenti, per cui se il danno subito da ciascuno dei medesimi è pari ad € 1.000,00 e la corresponsabilità stabilità nella misura del 50% (in alcuni casi, a seconda delle prove acquisite, può essere attribuita anche una percentuale di colpa maggiore), allora il risarcimento effettivo che può ottenere ognuno dei conducenti  per i danni subiti è pari ad € 500,00.

 

Per vincere la presunzione di cui sopra ed attribuire l’intera colpa dell’incidente al conducente dell’altro veicolo, lo stesso art. 2054 cc richiede che la parte interessata provi non solo che il sinistro è stato commesso per colpa esclusiva dell’altro conducente ma anche di aver rispettato esattamente le norme della circolazione stradale e le regole di comune prudenza.

 

In altri termini, non basta dimostrare l’altrui colpa ma occorre provare anche di aver seguito i precetti stabiliti dal Codice della Strada e dalle regole di comune prudenza, dimostrando così di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

 

Per completare il discorso, è opportuno aggiungere che con alcune sentenze una parte della giurisprudenza ha ritenuto che nei casi in cui sia stato dimostrato che l’incidente sarebbe comunque avvenuto a causa della condotta di uno dei conducenti, a prescindere dalla condotta di guida dell’altro, non sia necessaria la prova da parte di quest’ultimo di aver osservato le norme del Codice della Strada e della comune prudenza.

 

Con alcune sentenze la Giurisprudenza, seguendo un indirizzo che tuttavia non è da tutti i giudici condiviso, ha ritenuto di poter superare la presunzione stabiltà dall’art. 2054 cc ed esentare uno dei conducenti dall’onere di dimostrare di aver osservato le norme del Codice della Strada e della comune prudenza quando sia stato dimostrato che l’incidente sarebbe avvenuto a prescindere dalla sua condotta di guida in quanto determinato in modo esclusivo dalla colpa dell’altro conducente.

Si tratta comunque di un indirizzo giurisprudenziale che non è sempre seguito e quindi si suggerisce, in caso di incidente stradale, di raccogliere le prove di aver di fatto tutto il possibile per evitarlo.